Il recupero di un credito all’interno dell’UE da parte di una ditta italiana nei confronti di un’impresa estera richiede una strategia legale efficace e rispettosa della normativa europea e nazionale. Lo Studio legale Mattioli offre assistenza completa per tutelare i diritti delle imprese italiane nel contesto europeo. L’attività di recupero del credito si articola in tre fasi. Vediamo quali.
Fasi del recupero crediti all’interno dell’UE
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Fase stragiudiziale
Il primo passo consiste nell’invio di un sollecito formale di pagamento (diffida) con indicazione dell’importo dovuto, degli interessi maturati e dell’intenzione di agire giudizialmente in caso di mancato pagamento.
Questa fase, spesso risolutiva, mira a evitare i costi e i tempi di un’azione giudiziaria. -
Fase giudiziale: Ingiunzione di Pagamento Europea
In assenza di pagamento, è possibile avviare il procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento, introdotto dal Regolamento (CE) n. 1896/2006.
Questo strumento consente di ottenere un titolo esecutivo valido in tutti gli Stati membri dell’UE (esclusa la Danimarca), con una procedura semplificata e prevalentemente scritta, senza necessità di comparizione in giudizio. Il procedimento si propone nei confronti di crediti pecuniari, liquidi ed esigibili, derivanti da rapporti commerciali transfrontalieri.Tempi: In genere, l’emissione dell’ingiunzione richiede poche settimane, ma i tempi possono variare in base all’efficienza dell’autorità giudiziaria competente e alle eventuali opposizioni del debitore (che può presentare opposizione entro 30 giorni dalla notifica).
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Fase esecutiva
Se non viene proposta opposizione, l’ingiunzione diventa esecutiva ed è possibile procedere all’esecuzione forzata nel Paese del debitore, senza necessità di procedura di riconoscimento (exequatur).
Quando è possibile agire in Italia?
L’impresa italiana può agire davanti al giudice italiano nei seguenti casi:
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se il contratto contiene una clausola di scelta del foro italiano;
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se il luogo di esecuzione dell’obbligazione (es. pagamento) si trova in Italia, secondo quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 1215/2012 (“Bruxelles I bis”).
In questi casi, si potrà agire direttamente dinanzi al tribunale italiano competente, anche se il debitore ha sede in un altro Stato membro.
Cosa succede quando non è possibile agire in Italia?
Quando non è possibile agire in Italia — ad esempio, se il contratto non prevede una clausola di foro, o se il luogo di adempimento è all’estero — l’azione deve essere promossa nel Paese del debitore, secondo le regole di giurisdizione stabilite dal Regolamento (UE) n. 1215/2012.
In questi casi, vi sono due alternative:
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Avviare un procedimento giudiziale ordinario nel Paese del debitore, affidandosi a un legale locale.
Questa opzione richiede la traduzione degli atti e può comportare tempi e costi più elevati. -
Utilizzare il procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento, che consente di agire da uno Stato membro (es. l’Italia) anche se il debitore è domiciliato in un altro Stato dell’UE.
Questa procedura semplificata è particolarmente utile nei casi in cui la pretesa sia certa, liquida ed esigibile.
Esempio pratico: recupero di un credito da parte di una ditta italiana verso un cliente francese
Caso: un’azienda italiana produttrice di componenti meccanici ha venduto merce per un valore di € 18.000 a una società francese, con pagamento a 60 giorni. Trascorsi 90 giorni dalla scadenza della fattura, il pagamento non è stato ricevuto e il cliente francese non ha fornito spiegazioni convincenti.
Fase 1 – Diffida di pagamento: dopo un primo contatto amichevole senza esito, è stata inviata una diffida formale di pagamento in lingua francese, con termine di 10 giorni per adempiere.
Fase 2 – Ingiunzione di pagamento europea: trascorso inutilmente il termine, abbiamo avviato in Italia la procedura di ingiunzione di pagamento europea ai sensi del Regolamento (CE) n. 1896/2006. Il tribunale italiano competente ha emesso il provvedimento entro circa 20 giorni.
Fase 3 – Notifica e mancata opposizione: l’ingiunzione è stata notificata alla società francese tramite le autorità competenti. Non avendo presentato opposizione entro i 30 giorni previsti, il provvedimento è divenuto esecutivo.
Fase 4 – Esecuzione in Francia: con l’assistenza di un corrispondente legale in Francia, abbiamo avviato il procedimento esecutivo presso l’ufficiale giudiziario francese. Dopo il pignoramento del conto corrente aziendale, il credito è stato interamente soddisfatto.
Risultato: l’intero importo è stato recuperato in circa 4 mesi dall’avvio della procedura, con costi contenuti e senza necessità di ricorrere a una azione ordinaria in Francia.
Riferimenti normativi europei
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Regolamento (CE) n. 1896/2006: procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento;
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Regolamento (UE) n. 1215/2012 (Bruxelles I bis): competenza giurisdizionale e riconoscimento delle decisioni in materia civile e commerciale;
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Regolamento (CE) n. 805/2004: titolo esecutivo europeo per crediti non contestati.
Se la tua azienda ha difficoltà a ottenere il pagamento di un credito da parte di un cliente situato nella UE, contattaci per una valutazione preventiva del caso e per individuare la strategia più efficace e veloce per il recupero.