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DIRITTO DEL COMMERCIO ESTERORecupero crediti all’interno dell’Unione Europea: tempi, modalità e fasi

7 Giugno 2025

Il recupero di un credito all’interno dell’UE da parte di una ditta italiana nei confronti di un’impresa estera richiede una strategia legale efficace e rispettosa della normativa europea e nazionale. Lo Studio legale Mattioli offre assistenza completa per tutelare i diritti delle imprese italiane nel contesto europeo.  L’attività di recupero del credito si articola in tre fasi. Vediamo quali.

Fasi del recupero crediti all’interno dell’UE

  1. Fase stragiudiziale
    Il primo passo consiste nell’invio di un sollecito formale di pagamento (diffida) con indicazione dell’importo dovuto, degli interessi maturati e dell’intenzione di agire giudizialmente in caso di mancato pagamento.
    Questa fase, spesso risolutiva, mira a evitare i costi e i tempi di un’azione giudiziaria.

  2. Fase giudiziale: Ingiunzione di Pagamento Europea
    In assenza di pagamento, è possibile avviare il procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento, introdotto dal Regolamento (CE) n. 1896/2006.
    Questo strumento consente di ottenere un titolo esecutivo valido in tutti gli Stati membri dell’UE (esclusa la Danimarca), con una procedura semplificata e prevalentemente scritta, senza necessità di comparizione in giudizio. Il procedimento si propone nei confronti di crediti pecuniari, liquidi ed esigibili, derivanti da rapporti commerciali transfrontalieri.

    Tempi: In genere, l’emissione dell’ingiunzione richiede poche settimane, ma i tempi possono variare in base all’efficienza dell’autorità giudiziaria competente e alle eventuali opposizioni del debitore (che può presentare opposizione entro 30 giorni dalla notifica).

  3. Fase esecutiva
    Se non viene proposta opposizione, l’ingiunzione diventa esecutiva ed è possibile procedere all’esecuzione forzata nel Paese del debitore, senza necessità di procedura di riconoscimento (exequatur).

Quando è possibile agire in Italia?

L’impresa italiana può agire davanti al giudice italiano nei seguenti casi:

  • se il contratto contiene una clausola di scelta del foro italiano;

  • se il luogo di esecuzione dell’obbligazione (es. pagamento) si trova in Italia, secondo quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 1215/2012 (“Bruxelles I bis”).

In questi casi, si potrà agire direttamente dinanzi al tribunale italiano competente, anche se il debitore ha sede in un altro Stato membro.

Cosa succede quando non è possibile agire in Italia?

Quando non è possibile agire in Italia — ad esempio, se il contratto non prevede una clausola di foro, o se il luogo di adempimento è all’estero — l’azione deve essere promossa nel Paese del debitore, secondo le regole di giurisdizione stabilite dal Regolamento (UE) n. 1215/2012.

In questi casi, vi sono due alternative:

  1. Avviare un procedimento giudiziale ordinario nel Paese del debitore, affidandosi a un legale locale.
    Questa opzione richiede la traduzione degli atti e può comportare tempi e costi più elevati.

  2. Utilizzare il procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento, che consente di agire da uno Stato membro (es. l’Italia) anche se il debitore è domiciliato in un altro Stato dell’UE.
    Questa procedura semplificata è particolarmente utile nei casi in cui la pretesa sia certa, liquida ed esigibile.

Esempio pratico: recupero di un credito da parte di una ditta italiana verso un cliente francese

Caso: un’azienda italiana produttrice di componenti meccanici ha venduto merce per un valore di € 18.000 a una società francese, con pagamento a 60 giorni. Trascorsi 90 giorni dalla scadenza della fattura, il pagamento non è stato ricevuto e il cliente francese non ha fornito spiegazioni convincenti.

Fase 1 – Diffida di pagamento: dopo un primo contatto amichevole senza esito, è stata inviata una diffida formale di pagamento in lingua francese, con termine di 10 giorni per adempiere.

Fase 2 – Ingiunzione di pagamento europea: trascorso inutilmente il termine, abbiamo avviato in Italia la procedura di ingiunzione di pagamento europea ai sensi del Regolamento (CE) n. 1896/2006. Il tribunale italiano competente ha emesso il provvedimento entro circa 20 giorni.

Fase 3 – Notifica e mancata opposizione: l’ingiunzione è stata notificata alla società francese tramite le autorità competenti. Non avendo presentato opposizione entro i 30 giorni previsti, il provvedimento è divenuto esecutivo.

Fase 4 – Esecuzione in Francia: con l’assistenza di un corrispondente legale in Francia, abbiamo avviato il procedimento esecutivo presso l’ufficiale giudiziario francese. Dopo il pignoramento del conto corrente aziendale, il credito è stato interamente soddisfatto.

Risultato: l’intero importo è stato recuperato in circa 4 mesi dall’avvio della procedura, con costi contenuti e senza necessità di ricorrere a una azione ordinaria in Francia.

Riferimenti normativi europei

  • Regolamento (CE) n. 1896/2006: procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento;

  • Regolamento (UE) n. 1215/2012 (Bruxelles I bis): competenza giurisdizionale e riconoscimento delle decisioni in materia civile e commerciale;

  • Regolamento (CE) n. 805/2004: titolo esecutivo europeo per crediti non contestati.

Se la tua azienda ha difficoltà a ottenere il pagamento di un credito da parte di un cliente situato nella UE, contattaci per una valutazione preventiva del caso e per individuare la strategia più efficace e veloce per il recupero.

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