Come si manifesta
A) Concorrenza confusoria
In primo luogo, mediante una condotta idonea a creare confusione con i prodotti o con l'attività di un concorrente nel tentativo di sviarne la clientela (concorrenza confusoria).
Ricorre questa ipotesi quando un imprenditore utilizza un marchio simile o addirittura identico a quello di un concorrente; o utilizza un altro segno distintivo identico o simile a quello di un concorrente, come la denominazione sociale, l'insegna (per i punti vendita), il dominio internet o uno slogan pubblicitario. Non è tuttavia sufficiente l'utilizzo di un segno simile a quello di un concorrente. Occorre in più che la somiglianza sia così marcata da potere indurre il consumatore medio a confondere i segni dell'una e dell'altra impresa.
Una seconda ipotesi di concorrenza sleale confusoria ricorre in caso di imitazione dell'aspetto esteriore del prodotto di un concorrente. L'imitazione deve riguardare tuttavia le forme capaci di rendere il prodotto del concorrente riconoscibile, mentre non si ha concorrenza sleale se oggetto di imitazione sono forme comuni o standardizzate, proprie di tutti i prodotti appartenenti ad un determinato genere (come la forma standard di una bottiglia).
Una terza ipotesi infine si ha in caso di riproduzione di cataloghi o listini di un concorrente o in caso di imitazione dell'arredamento dei locali di vendita di un concorrente e in ogni altro caso in cui l'imitazione è idonea a creare confusione con i prodotti o con l'attività di un concorrente.
B) Concorrenza denigratoria Appropriazione di pregi del concorrente
Si ha invece concorrenza sleale per denigrazione quando si diffondono notizie o apprezzamenti sui prodotti o sull'attività di un concorrente, in grado di determinarne il discredito, ossia la perdita di reputazione agli occhi di clienti, fornitori, finanziatori o dipendenti. Naturalmente per risultare denigratorie le notizie diffuse devono essere false o, se invece vere, comunque riferite in modo non obiettivo, e quindi tendenzioso e scorretto, tale da indurre il pubblico ad un giudizio sbagliato. Il mezzo con cui più di frequente vengono denigrati i prodotti o l'attività di un concorrente è la pubblicità. Ma sono frequenti anche i casi in cui la denigrazione avviene tramite emailing o invio di lettere.
Infine, si ha concorrenza sleale anche qualora un'azienda si appropri dei pregi dei prodotti o dell’impresa di un concorrente. Per "appropriazione" si intende la comunicazione al pubblico che la propria impresa o i propri prodotti presentano gli stessi pregi dell’impresa o dei prodotti di un concorrente; mentre per «pregio» si intende qualsiasi caratteristica che il mercato valuti positivamente e che sia pertanto capace di influire sulle scelte del pubblico. Ovviamente, poi, tale autoattribuzione deve riguardare pregi che in realtà non si posseggono. Una ipotesi ricorrente di appropriazione di pregi è l'uso indebito di indicazioni di provenienza o denominazioni di origine (IGP, DOP).
C) Altri mezzi contrari alla correttezza professionale
Vi è infine concorrenza sleale laddove ci si serva di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda. Rintrano in questa tipologia di atti di concorrenza sleale, la concorrenza parassitaria (imitazione sistematica delle iniziative di un concorrente), le vendite sottocosto (ma solo se effettuate in modo continuo e praticando prezzi inferiori alla media dei concorrenti), lo storno, cioè la sottrazione, dei dipendenti o altri collaboratori (agenti, distributori, ecc.) di un concorrente, la sottrazione di segreti aziendali (purchè abbiano valore economico e siano soggetti a misure in astratto idonee a mantenerli segrete), la pubblicità ingannevole.
E' opportuno precisare infine che l'esistenza di un atto di concorrenza sleale va sempre valutata caso per caso e tenendo conto di tutte le circostanze del caso. Vale quindi sempre la pena acquisire il parere di un professionista con esperienza nella materia prima di prendere una qualunque iniziativa.
Fatta questa premessa, occorre ora chiedersi come ci si tutela da atti di concorrenza sleale?
Come tutelarsi
Contro un concorrente sleale è possibile inviare un atto di diffida stragiudiziale per poi valutare l'opportunità di agire in giudizio per esigere, in primo luogo, la cessazione del comportamento illecito, oltre alla distruzione e al ritiro dal commercio dei prodotti o dei beni realizzati in violazione del divieto di concorrenza sleale. E' inoltre possibile chiedere il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale.
Patto di non concorrenza
Lo Studio offre inoltre un servizio di negoziazione e redazione di patti di non concorrenza tra Imprese, in italiano e in inglese.
Sono patti con cui una parte si impegna a non esercitare attività in concorrenza con l'altra.
Il patto può essere concluso tra Aziende, tra Professionisti oppure tra un Socio (o un Amministratore) e la società.
Sono validi se limitati ad una determinata zona o ad una particolare attività. Il patto deve essere provato per iscritto e non può eccedere la durata di 5 anni.
La sua violazione può comportare l'obbligo del pagamento di una penale stabilita dalle parti e/o l'obbligo di risarcire il danno.
Un patto di non concorrenza post-contrattuale può essere inoltre stipulato tra il datore di lavoro ed il dipendente nonchè tra mandante e agente, seppure nel rispetto dei requisiti e dei limiti stabiliti dalla legge.
Nella prassi internazionale il patto di non concorrenza è denominato Non competition agreement.
Per sottoporci il vostro caso o richiedere un preventivo per la redazione di un patto di non concorrenza, potrete compilare il form presente alla pagina "Contatti" oppure inviare una email a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o contattarci, anche tramite Whatsapp, al n°+39.335.7044919.
MARCHI E BREVETTI
Lo Studio vanta una significativa esperienza nello sviluppo di strategie difensive a tutela di marchi celebri e di rinomanza con particolare riferimento a casi di sfruttamente parassitaro del marchio ed agganciamento.
Lo Studio assiste inoltre i clienti nella gestione e risoluzione di contenziosi originati dall'illegittimo utilizzo e/o dallo sfruttamento del marchio da parte di terzi non titolari del marchio o da contestazioni provenienti da soggetti titolari di marchi concorrenti.
Lo Studio assiste infine i clienti nella negoziazione e redazione di contratti di cessione e licenza d'uso del marchio e di accordi tra licenziante e licenziatario.
In ambito brevettuale, lo Studio assiste i clienti sia nelle procedure di registrazione del brevetto e deposito della relativa domanda sia nella soluzione delle problematiche inerenti al suo sfruttamento e alla sua tutela. Presta inoltre attività di consulenza ed assistenza, in sede stragiudiziale e contenziosa, in favore degli autori dell'invenzione e/o del modello e dei loro aventi causa, individuando e proponendo le migliori strategie difensive del brevetto.
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